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Vendita B2B

Per quanto concerne la vendita di prodotti tra PROFESSIONISTI (B2B), la ELLEBIZETA recepisce le seguenti norme:

1) LA GARANZIA LEGALE

Con riferimento ai rapporti B2B essa è disciplinata all’art. 1490 c.c., rubricato “Garanzia per I vizi della cosa venduta”, in base al quale “il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.

Nei rapporti B2C, la disciplina si rinviene all’art. 129 cdc (Conformita’ al contratto) in base al quale “Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita”. Affinché i beni possano essere considerati tali è necessario che:

a) siano idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

b) siano conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;

c) presentino la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;

d) siano altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

2) GARANZIA CONVENZIONALE

La garanzia legale per i vizi della cosa venduta può con apposita clausola contrattuale essere modificata in modo da aumentare o diminuire la garanzia medesima” (Cass. n. 8578/97),

Nei rapporti B2B

L’art. 1487 c.c. prevede che “I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna”. Tale disposizione sta a significa che i contraenti possono liberamente pattuire condizioni di garanzia diverse e, in casi estremi, possono addirittura stabilire che alcuna garanzia è dovuta. Tuttavia, secondo gli Ermellini, una clausola di esclusione o riduzione dei diritti di garanzia legale, tuttavia, dovrebbe essere espressamente pattuita e sottoscritta con doppia firma ai sensi dell’art. 1341 codice civile, in quanto chiaramente, radicalmente riduttiva dei diritti dell’acquirente (Cass. 23.03.1993 n. 3418; 8.10.1976 n. 3345; 22.11.1982, n. 6011). All’esclusione totale della garanzia vi è comunque un limite: ai sensi del comma 2 dell’art. 1487 c.c “il venditore è sempre, tenuto per l’evizione derivante da un fatto suo proprio. È nullo ogni patto contrario”.

La ELLEBIZETA fornisce una garanzia di 60 giorni, previa restuituzione del prodotto nelle stesse condizioni in cui è stato spedito.